MEDIAZIONE : la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
DDL S. 1662
Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumentidi risoluzione alternativa delle controversie
Fascicolo Iter 24/05/2020
— Purtroppo, anziché cercare di capire come fare per far funzionare meglio la Mediazione ( consultando gli Organismi e i Mediatori in modo efficiente) si sta pensando di escludere delle materie che consentono ai cittadini di poter reclamare i propri diritti con spese accettabili!
Se escluderanno queste materie :
– materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi !
molti cittadini non potranno più accedere alla giustizia perchè è troppo oneroso dare incarico ad un Avvocato per tutelare i propri interessi andando in giudizio .
Inoltre , anziché sgravare il carico arretrato dei Tribunali …si peggiora la situazione.
Una Mediazione fatta con un Mediatore è diversa dalle altre attività di negoziazione fra Avvocati …perchè la Mediazione prevede l’intervento delle parti e l’ Avvocato assiste le parti…non le rappresenta ! Ma è un mondo sconosciuto … spesso chi intenta una causa non sa che potrebbe risolvere i problemi in tempi brevi e con spese contenute.
Basterebbe pensare a soluzioni che potessero prevedere un vantaggio a risolvere le controversie in Mediazione piuttosto che davanti a un Giudice … da proporre a Banche, Ospedali, Assicurazioni , Finanziarie… !
In pratica si formula questa proposta di esclusione di queste materie solo per via di una STATISTICA ! …. : “Infatti, con riferimento alla mediazione obbligatoria, le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia rendono evidente il successo dell’istituto in alcuni settori,….. e il suo insuccesso in altri…!
Il legislatore non si pone la questione del motivo per cui su quelle materie del contendere il ricorso alla Mediazione obbligatoria non ha prodotto i risultati sperati !
Ecco il punto in questione :
“…La legge di delega per la riforma del processo civile si propone quindi, in quest’ottica, una decisa
semplificazione del processo, tanto di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la
loro semplificazione; obiettivo dell’intervento è, inoltre, l’introduzione di strumenti di istruzione
stragiudiziale, affidata agli avvocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del materiale probatorio alla
fase della negoziazione assistita.
L’articolo 1 chiarisce l’oggetto della delega e stabilisce termine e procedimento per il suo esercizio.
L’articolo 2 fissa criteri diretti a rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie, da un lato escludendo sia il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in
materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, sia il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale (lettere a) e d) del comma1); dall’altro, estendendo la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da rapporti di mediazione (lettera c) del comma 1) e la possibilità di ricorrere, anche in alcune delle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, alla negoziazione assistita unicamente da più avvocati, senza tuttavia che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell’azione.
Tale possibilità è prevista limitatamente alle controversie in cui si discuta di diritti già negoziabili secondo la legislazione vigente, quali, senza pretesa di esaustività, il diritto al preavviso e il diritto al posto di lavoro (si vedano, a titolo esemplificativo, Cassazione n. 13134 del 2000; Cassazione n. 2716 del 1998; Cassazione n. 2886 del 1992) e dunque fermo il disposto dell’articolo 2113 del codice civile (lettera e) del comma 1). Infatti, con riferimento alla mediazione obbligatoria, le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia rendono evidente il successo dell’istituto in alcuni settori, tra questi: i patti di famiglia, i diritti reali, l’affitto d’azienda, le controversie in materia successoria, e il suo insuccesso in altri, in particolare, nella materia bancaria e assicurativa e nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, nei quali sono stati previsti e operano altri istituti finalizzati ad agevolare una soluzione stragiudiziale della controversia (si allude ai procedimenti previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché, per le controversie in materia di responsabilità sanitaria, all’accertamento tecnico preventivo disciplinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24). Sembra dunque opportuno, in un’ottica di semplificazione, eliminare il necessario ricorso, in via preventiva, alla mediazione, nei casi in cui l’istituto non ha dato buona prova di sé e nei quali, dunque, esso costituisce un inutile onere per le parti.
Al tempo stesso, proprio con riferimento a uno dei predetti istituti « alternativi » e cioè all’accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria, è sembrato opportuno escludere che esso integri una condizione di procedibilità nei casi in cui la decisione della controversia non necessiti di indagini di natura tecnica…. “
Devo concludere con il fatto che leggendo tutto questo fascicolo… mi è venuto il sospetto che siano proprio i legislatori a non conoscere la Professione del Mediatore Civile e Commerciale e gli Organismi di Mediazione !
La revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie deve avere l’ obiettivo di migliorarle e agevolarne l’ utilizzo e non di eliminare delle materie per la quale i cittadini italiani sempre più spesso hanno esigenza di essere tutelati !
Benedetta Leoni